Contenzioso

Tar sospende la chiusura del centro scommesse

Il gestore potrà proseguire l’attività, ma dovrà togliere gli apparecchi; l’udienza sul ricorso è prevista per marzo 2027.

Tar sospende la chiusura del centro scommesse

Il Tar della Toscana ha accolto parzialmente la domanda cautelare presentata dal gestore di un centro per le scommesse ippiche e sportive di Livorno. Il provvedimento riguarda la sospensione dell’attività disposta dalla Questura, che aveva imposto uno stop di dieci giorni alla licenza prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La decisione cautelare

I giudici amministrativi hanno sospeso, in questa fase, gli effetti della chiusura e l’obbligo di affiggere il cartello relativo alla sospensione. La decisione è stata assunta dopo una valutazione comparativa degli interessi coinvolti. Il Tar ha precisato che, qualora il ricorso venisse respinto nel giudizio di merito, il periodo di chiusura potrà essere scontato successivamente.

Resta invece in vigore l’ordine di rimuovere le 11 slot machine presenti all’interno dell’esercizio. Confermata anche la diffida a non reinstallare gli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro in assenza di una specifica autorizzazione.

Il controllo della Guardia di finanza

Il provvedimento della Questura era scattato dopo un controllo della Guardia di finanza svolto il 24 giugno 2026. Durante l’ispezione era stata rilevata la presenza degli undici apparecchi. Gli accertamenti avevano riguardato la possibile violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili e la disponibilità dell’autorizzazione necessaria per il possesso e la gestione di slot con vincita in denaro.

Il tribunale ha ritenuto che gli elementi sollevati dalle parti richiedano un approfondimento nella fase di merito. Per questo motivo l’udienza pubblica è stata fissata per il 23 marzo 2027. Nel frattempo, la Questura di Livorno avrà 45 giorni per depositare una relazione dettagliata sugli aspetti della vicenda. La pronuncia cautelare non definisce quindi in modo definitivo la legittimità dei provvedimenti contestati.